Dal 1° luglio 2010 nuove modalità di versamento dei contributi alla bilateralità; le imprese che non aderiscono dovranno comunque erogare al prestatore di lavoro un elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear)
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’articolo 3, comma 17, della legge di riforma prevede il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 2, comma 4, della legge di riforma.
Possono aderire alla bilateralità tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL, sottoscritti dalle parti costituenti l’Ebrart Abruzzo.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, prende avvio il nuovo regime di contribuzione (codice F24 EBNA) al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA)
Il Fondo di Solidarietà diviene quindi operativo e le imprese possono presentare, previo accordo sindacale, le domande di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in caso di difficoltà aziendale
La Contribuzione alla Bilateralita'
Disoccupazione
Indennita' di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi
Al fine di supportare le aziende e i lavoratori in questo periodo di difficoltà, dovuto all’epidemia CORONAVIRUS, FSBA introduce una nuova causale di sostegno al reddito, denominata