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Domenica, 04 Giugno 2023

La Contribuzione alla Bilateralita'

Dal 1° luglio 2010 nuove modalità di versamento dei contributi alla bilateralità; le imprese che non aderiscono dovranno comunque erogare al prestatore di lavoro un elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear)

Disoccupazione

Linee Guida 2015 per l’attivazione della domanda di «disoccupazione in costanza di rapporto di lavoro»

Indennita' di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi

Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’articolo 3, comma 17, della legge di riforma prevede il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 2, comma 4, della legge di riforma.

A chi ci rivolgiamo

Possono aderire alla bilateralità tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL, sottoscritti dalle parti costituenti l’Ebrart Abruzzo.

Contribuzione 2016

A decorrere dal 1° gennaio 2016, prende avvio il nuovo regime di contribuzione (codice F24 EBNA) al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA)

FSBA prestazioni 2016

Il Fondo di Solidarietà diviene quindi operativo e le imprese possono presentare, previo accordo sindacale, le domande di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in caso di difficoltà aziendale

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Statuto

STATUTO E.B.R.ART ABRUZZO

ART. 1 – COSTITUZIONE DELL’ENTE BILATERALE
Per contribuire allo sviluppo dell’Artigianato d’Abruzzo a norma dell’art. 36 e seguenti del codice civile, è costituita una libera associazione di natura sindacale non lucrativa ai sensi del Capo II, Titolo II – Libro Primo del Codice Civile denominata Ente Bilaterale Regionale per l’Artigianato d’Abruzzo, di seguito denominata “E.B.R.ART. Abruzzo” (per brevità E.B.R.ART.A.).
Fanno parte dell’ E.B.R.ART.A. le Organizzazioni Regionali dell’Artigianato d’Abruzzo CONFARTIGIANATO – CNA – CASARTIGIANI – CLAAI di seguito denominate OO.AA. e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori CGIL – CISL – UIL, di seguito denominate OO.SS..

Art. 2 – SCOPI E FINALITA’
L’EBRARTA è un ente non commerciale senza fini di lucro al fine di rendere operative le intese e gli accordi tra le parti costituenti di cui all’art. 1
Rientra nei compiti istituzionali dell’EBRARTA, il perseguimento delle seguenti attività:

a) rappresentanza istituzionale dell’Ente nei confronti dei vari soggetti terzi in relazione alla propria attività;
b) valorizzazione e consolidamento in tutti gli ambiti significativi delle specificità delle relazioni sindacali nell’artigianato e le relative esperienze di gestione bilaterali, confederali e di categoria;
c) salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente e imprenditoriale attivando prestazioni rivolte al sostegno dei redditi dei lavoratori e del sistema delle imprese artigiane;
d) promozione della mutualità attraverso prestazioni di previdenza e di assistenza sia a favore dei lavoratori, sia a favore dei titolari di impresa, soci, collaboratori familiari, nonché attività assistenziali riconducibili a quelle di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 1 marzo 1998, n. 112,
e) sostegno delle attività delle rappresentanze sindacali sul territorio e delle attività congiunte tra le Organizzazioni dell’Artigianato e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
f) raccolta delle risorse e loro gestione secondo le prestazioni e le provvidenze previste dagli accordi fra i Soci fondatori;
g) promozione di indagini e ricerche sul comparto artigiano;
h) partecipazione alle politiche formative regionali, nazionali e comunitarie, sviluppo di ricerche sui fabbisogni formativi, progettazione e/o realizzazione di standard e modelli formativi in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
i) organizzazione del sistema informativo e promozionale dell’attività dell’Ente per far conoscere i vari servizi offerti alle imprese artigiane e ai loro dipendenti;
j) attuazione di altre competenze che potranno essere demandate da accordi interconfederali e/o categoriali nazionali e/o regionali sottoscritti dai soci fondatori,
In particolare, in attuazione dei sopra citati scopi, potrà:
a. Essere delegato, dalle parti costituenti, di seguito identificate come SOCI", a gestire fondi derivanti da accordi o intese interconfederali, intercategoriali o categoriali o quanto le parti costituenti hanno concordato e quant'altro in seguito concorderanno nelle sedi contrattuali preposte, di carattere aggiuntivo, estensivo, sostitutivo o integrativo, rispetto a quanto oggi vigente.
b. Promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici al fine di informare i propri aderenti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità.
c. Promuovere e produrre direttamente o tramite strutture collegate, studi, osservatori e ricerche e altre attività di comune interesse dei Soci.
d. Produrre e riprodurre opuscoli e dispense divulgative su argomenti e materie di interesse dei Soci o delle imprese e dei loro dipendenti.
e. svolgimento di altre finalità ed attività complementari e necessarie per la corretta attuazione degli scopi statutari, anche attraverso operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie.
La attuazione dei sopra definiti scopi per ogni Fondo sarà disciplinata dai regolamenti, da disporre ed approvare, su richiesta dei Soci a cura del Comitato di Gestione.
E' facoltà dei Soci richiedere al Comitato di Gestione la revisione dei regolamenti con un preavviso di almeno tre mesi.

ART. 3 – SEDE E DURATA
L’EBRARTA ha la sua sede legale in Pescara, via Genova n.7 e avrà durata indeterminata.
Il cambio di sede legale nell’ambito dello stesso comune non comporta la necessità di una modifica statutaria.
Il Comitato di Gestione dell’EBRARTA potrà istituire, con apposita delibera e regolamentazione, proprie strutture territoriali definendo i compiti delle stesse, previo accordo tra i Soci.

ART. 4 – SOCI
Sono Soci Fondatori le Associazioni regionali dell’artigianato: Cna, Confartigianato Imprese, Casartigiani, Claai; le organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil che hanno manifestato la volontà di costituire l’Ente di cui all’art. 1.
Gli stessi manterranno tale qualifica anche nei casi di fusione tra loro e/o variazione di denominazione. I Soci Fondatori hanno qualifica di soci ordinari nella vita attiva e passiva degli Organi amministrativi e direttivi (diritti e poteri).
Soci Ordinari: possono essere sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali, non comprese tra quelle costituenti l’EBRARTA, che a seguito di accordi interconfederali nazionali e/o regionali ne fanno richiesta. Sarà funzione dell’assemblea accettare o rigettare le domande di ammissione.
Nell’ambito della disciplina concernente la partecipazione alla vita dell’Ente di natura sindacale, è consentito l’esclusione dell’obbligo delle clausole di cui alle lettere c) e d) del comma 4 quinquies, art. 5, Legge 460/97.

ART. 5 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE
La qualifica di Socio si perde al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell’EBRARTA;
b) la cessazione per qualsiasi causa degli Enti e Associazioni socie;
c) l’esclusione, disposta per deliberazione dell’Assemblea straordinaria, con provvedimento motivato in presenza di omissioni o altre mancanze dei Soci nei confronti dell’EBRARTA.
In caso di cessazione dell’iscrizione, i Soci non avranno diritto ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse.

ART. 6 – CONTRIBUTI E VERSAMENTI
Per l’attuazione degli scopi e delle finalità di cui all’art. 2 l’Ente trae i propri mezzi:
a) dalla contribuzione a carico delle imprese a seguito degli obblighi derivanti da contratti, accordi o leggi;
b) dalla contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti;
c) da eventuali contributi pubblici e privati;
d) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali ;
e) dalla contribuzione relativa alle finalità mutualistiche derivanti da accordi sindacali nazionali o regionali, confederali e di categoria.
Il Comitato di Gestione determina l’ammontare di tali contribuzioni tenuto conto degli accori intervenuti tra i Soci.
Inoltre l’EBRARTA, anche attraverso i propri Fondi, potrà essere delegato a riscuotere sulla base di precisi mandati, versamenti, quote associative o contributi definiti congiuntamente dai Soci.
L’utilizzo annuale delle risorse dei Fondi istituiti dalla contrattazione, confederale e di categoria, dovrà avvenire salvaguardandone la destinazione prioritaria alle finalità ed agli scopi per cui i Fondi sono stati istituiti, fatte salve le spese generali di gestione della struttura.

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Ente Bilaterale della Regione Abruzzo:
– l’Assemblea;
– il Comitato di gestione;
– il Presidente ed il Vice – Presidente;
– il Collegio Sindacale;
– la composizione numerica dell’Assemblea e del Comitato di gestione, dovrà sempre rispettare il criterio di pariteticità tra le OO.AA. e le OO.SS.

ART. 8 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai Soci ordinari, aventi diritto al voto, i quali nominano ventiquattro (24) membri espressi in numero di dodici (12) dalle Associazioni Artigiane ed in numero di dodici (12) dalle Organizzazioni Sindacali ed è ordinaria e straordinaria.
Il socio può revocare l’incarico al proprio rappresentante nell’Assemblea in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, nominando contemporaneamente un sostituto.
Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato di Gestione sono anche Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria è convocata congiuntamente dal Presidente e Vice Presidente su mandato del Comitato di Gestione, almeno una volta all’anno o quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione affisso all’Albo sociale presso la sede, nonché mediante raccomandata, e/o fax o posta elettronica inviati ai soci con preavviso di dieci giorni dalla data di convocazione.
Sono riservate all’assemblea le seguenti materie e le delibere sui seguenti argomenti:
a) relazione del Comitato di Gestione relativa all’attività svolta dall’EBRARTA;
b) bilancio consuntivo dell’esercizio sociale ed eventuale bilancio preventivo;
c) nomina dei componenti del Comitato di Gestione, e nomina del Collegio Sindacale;
d) attribuzione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato di gestione ed ai componenti del Collegio Sindacale fatto salvo quanto disposto dall’art. 9;
e) sugli altri argomenti proposti dal Comitato di gestione.
L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, ogni qualvolta il Comitato di gestione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
Essa delibera sulle modifiche allo statuto che non riguardano le materie contrattuali, sulla esclusione dei Soci, e sull’eventuale scioglimento dell’Ente.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza dello stesso, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi da persona designata dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea potrà riunirsi sia presso la sede sociale sia altrove. Ai lavori dell’Assemblea potrà partecipare il Direttore.
Nel caso in cui a seguito di Assemblea straordinaria si dovesse decidere di redigere apposito verbale nella forma di atto pubblico sarà necessaria la presenza di un Notaio verbalizzante, altrimenti il verbale dovrà essere redatto in forma di scrittura privata autenticata o registrata.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti, comunque espressa da entrambe le parti sociali, con la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.
In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza comunque espressa da entrambe le parti sociali è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno dodici (12) ore dopo la prima.
L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/5 dei membri aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i 3/5 dei votanti.
Le Verbalizzazioni dell’Assemblea Ordinaria E Straordinaria dovranno risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante nominato di volta in volta. I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche mediante delega per iscritto. La delega può essere conferita solo ai soci. Ciascun socio non potrà avere più di una delega.

ART. 9 – COMITATO DI GESTIONE
L’EBRARTA è amministrato da un Comitato di Gestione costituito da non più di dodici (12) componenti espressi pariteticamente su indicazione delle Associazioni Artigiane e delle Organizzazioni Sindacali.
Essi durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui un componente eletto decada, per qualsiasi causa, dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito con altro componente nominato dall’Assemblea su indicazione dell’Organizzazione di appartenenza.
Al Comitato di Gestione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, salvo quelli riservati all'Assemblea.
In particolare al Comitato di Gestione sono attribuiti i seguenti poteri:
- emana i regolamenti ai fini della completa attuazione delle finalità e degli scopi statutari;
- nomina il Presidente del Comitato di Gestione su designazione delle Associazioni Artigiane e ne definisce le funzioni, i compensi e i rimborsi spese;
- nomina il Vicepresidente su designazione delle Organizzazioni Sindacali e ne definisce le funzioni, i compensi e i rimborsi spese;
- nomina il Direttore su indicazione del comitato di presidenza e ne definisce le funzioni, i compensi e i rimborsi spese;
- assume o licenzia, stabilisce il contratto da applicare per il personale dipendente di cui regolamenta funzioni, mansioni, retribuzioni e rimborsi spese;
- provvede alla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo annuale e della documentazione allegata nonché delle relative note esplicative, e lo trasmette al collegio sindacale;
- vigila sul corretto impiego e funzionamento di tutti i fondi dell’Ente;
In particolari situazioni di necessità ed urgenza il Comitato di Gestione può esercitare alcuni dei poteri demandati all’Assemblea, salvo successiva ratifica dell’Assemblea stessa alla prima convocazione.
Al Comitato di Gestione spetta ogni più ampio potere per il raggiungimento delle finalità e scopi di cui all’art. 2 , fatto salvo quanto di competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Comitato di Gestione è convocato congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente, mediante convocazione invitata, a mezzo fax o posta elettronica ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato contenente luogo, data ed ordine del giorno e spedito almeno cinque (5) giorni prima della riunione.
Il Comitato di Gestione deve inoltre essere convocato quando un terzo dei componenti o due membri effettivi del Collegio Sindacale ne facciano richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione occorre la presenza di almeno il 50% più 1 dei componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e in mancanza di entrambi, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di almeno il 70% dei presenti aventi diritto al voto, comunque espressione di entrambe le parti sociali.
Salvo diversa volontà del Comitato di Gestione, in sede di riunione è ammessa la partecipazione di consulenti esterni.
Le Verbalizzazioni del Comitato di Gestione dovranno risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante nominato di volta in volta.

ART. 10 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e sono rieleggibili, per massimo 2 mandati.
Essi impartiscono al Direttore le disposizioni per attuare le deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato di Gestione e per adempiere a tutte le altre funzioni che gli derivano dal presente statuto e che gli possono essere delegate dal Comitato stesso.
In caso di urgenza il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato di Gestione in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Comitato di Gestione, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di suo impedimento o assenza, la rappresentanza legale, di fronte ai terzi, spetta al Vice Presidente.

ART. 11 – COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, professionista iscritto all’Albo dei revisori, da due membri effettivi e da due supplenti. Viene eletto dall’Assemblea al di fuori dei suoi membri, di comune accordo tra le due componenti, datoriale e sindacale, rimane in carica 36 (trentasei) mesi, ed è rieleggibile. Il Collegio Sindacale esamina il bilancio e redige, su di esso, la relazione illustrativa per l’Assemblea, e controlla la regolarità della documentazione e delle scritture contabili.

ART. 12 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’EBRARTA è costituito:
a) dai beni di proprietà dell’Ente e dalle somme versate dai Soci;
b) dal fondo di dotazione e da speciali riserve;
c) da somme che per qualsiasi titolo, dovessero essere introitate dall’Ente sia per effetto della gestione che per effetto di disposizioni normative speciali.


ART. 13 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio, predisposto dal Comitato di Gestione, è approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Il bilancio consuntivo, predisposto dal Comitato di Gestione è trasmesso al Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione dell’assemblea nella quale viene posto in approvazione unitamente alla relazione dell’organo di controllo.
(Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere compilato ed approvato il bilancio preventivo di gestione e delle attività per l’esercizio successivo).

ART. 14 – AVANZI DI GESTIONE
Gli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio, determinati dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno utilizzati negli esercizi successivi per il conseguimento degli scopi dell’ E.B.R.ART.A. In ogni caso, nel rispetto del principio di mutualità, è comunque vietata la distribuzione ai soci, sia in forma diretta che indiretta e sia durante la vita che all’atto dello scioglimento dell’Ente, di somme derivanti da avanzo e/o dei fondi o riserve comunque costituiti ed alimentate.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO – CESSAZIONE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Il recesso per qualsiasi causa della maggioranza delle OO.AA o delle OO.SS. soci fondatori, determinerà lo scioglimento dell’ E.B.R.ART.A.. In caso di scioglimento dell’ E.B.R.ART.A., o comunque di una sua cessazione, per qualsiasi causa, l’Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente uno dalle OO.AA. uno dalle OO.SS. e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell’Assemblea, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, in prima istanza si esperirà il tentativo di messa in liquidazione con la camera arbitrale della CCIAA di Pescara, in seconda istanza vi provvederà il Presidente del Tribunale di Pescara o del Tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale l’ E.B.R.ART.A..
L’Assemblea determinerà, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei liquidatori.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto secondo le disposizioni di legge in vigore per le associazioni in oggetto.

ART. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia dovesse insorgere circa l’interpretazione o l’applicazione del presente statuto, sarà deferita alla Camera Arbitrale di Pescara con applicazione del relativo regolamento.

ART. 17 – NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto vengono richiamate le norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.
In ogni caso i Soci si riservano di utilizzare le deroghe previste dalla Legge 460/97 con apposite delibere da assumere in sede di assemblea dell’EBRARTA.

Pescara 21 Novembre 2016

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