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Domenica, 04 Giugno 2023

Adesione

Fondo di Solidarieta' Bilaterale dell’Artigianato – FSBA
Regole per il versamento della contribuzione

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A decorrere dal 1° gennaio 2016, prende avvio il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), a seguito dell’adeguamento del fondo stesso alle nuove prescrizioni di legge in materia di ammortizzatori sociali e fondi di solidarietà (D.lgs 148/2015). Tale adeguamento comporta anche una rimodulazione della contribuzione destinata a EBNA.

1. Chi versa a FSBA
Il campo di applicazione della contribuzione a FSBA comprende:

1. tutti i lavoratori dipendenti da aziende artigiane (corrispondenti al settore 4 nell’inquadramento Inps ai fini previdenziali escluse quelle indicate al punto 6), indipendentemente dal CCNL applicato dall’azienda;
2. tutti i lavoratori dipendenti da aziende che applicano uno dei CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti sociali istitutive di FSBA e stipulanti l’accordo interconfederale 10/12/2015, sprovviste di ammortizzatori sociali “ordinari” (ossia aziende che non beneficiano degli ammortizzatori sociali disciplinati nel Titolo I del D.lgs 148/2015), a prescindere dalla qualifica di imprese artigiane;
3. tutti i lavoratori, in caso di scelta del datore di lavoro, degli enti e delle società costituiti partecipati o promossi dalle Parti sociali dell’Artigianato.
Il versamento della contribuzione a FSBA, nelle tre ipotesi sopra indicate, avviene indipendentemente dal requisito dimensionale dell’azienda e si applica, pertanto, anche ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti, caratterizzando e rendendo unico il sistema di tutele offerto dal comparto dell’artigianato.

2. Quanto versare a EBNA – FSBA
La contribuzione a EBNA-FSBA consiste in un unico contributo che si compone di due quote calcolate come segue da versare unitariamente al fondo:

● dal 1° gennaio 2016, quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità per le prestazioni EBNA;
● dal 1° gennaio 2016, quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA.
● dal 1° luglio 2016, sempre per FSBA, si aggiunge un’ulteriore quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore. Se l’operatività di FSBA verrà raggiunta antecedentemente a tale data, anche tale quota di contribuzione dovrà essere versata a decorrere dall’effettiva operatività del fondo, in caso contrario la quota resterà comunque dovuta a decorrere dal 1° luglio 2016.

La “retribuzione imponibile previdenziale” sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste.
In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità; infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.

3. Lavoratori soggetti alla contribuzione EBNA – FSBA
La contribuzione a EBNA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese, la contribuzione a FSBA resta interamente dovuta.

Si evidenziano, in particolare, le seguenti ipotesi:

● Part-time: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione è sempre dovuta in misura intera (7,65 euro mensili).
● Apprendisti: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione è sempre dovuta in misura intera (7,65 euro mensili).
● Lavoratori a chiamata: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione (7,65 euro mensili), in presenza di attività lavorativa, è sempre dovuta in misura intera; mentre, in assenza di attività lavorativa (a seguito di chiamata) e di indennità di disponibilità, non è dovuta.
● Lavoratori a domicilio: la contribuzione non è dovuta.
● Dirigenti: la contribuzione non è dovuta.
● Sono altresì esclusi tutti i lavoratori cui trova applicazione il CCNL Edilizia artigianato

4. Quando e come versare a EBNA – FSBA
La nuova contribuzione è dovuta dal periodo di paga gennaio 2016, con relativo versamento nel modello F24 in scadenza 16 febbraio 2016.
In via del tutto eccezionale e transitoria, tuttavia, qualora i tempi a disposizione non rendano possibile adeguarsi alla nuova contribuzione già dal mese di gennaio 2016, verrà consentito il versamento nei seguenti termini:

● quota fissa pari a 7,65 euro mensili relativa a gennaio 2016 da versare entro il 16/02/2016;
● quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa a gennaio 2016 da versare entro il 16/03/2016, unitamente alla contribuzione di febbraio 2016 e utilizzando il medesimo rigo del modello F24. In tale ipotesi, anche la valorizzazione del contributo versato nella denuncia Uniemens seguirà i medesimi criteri e le medesime tempistiche.

A regime, la contribuzione è versata a EBNA – FSBA mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga di riferimento (es. contribuzione relativa al periodo di paga marzo deve essere versata entro 16/04).

5. Come versare a EBNA – FSBA
Il versamento della contribuzione avviene mediante modello F24 con causale contributo “EBNA” (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 70/2010), seguendo le medesime modalità operative già in uso fino a dicembre 2015 per il precedente regime di contribuzione.
Parallelamente, nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice “EBNA” (Inps, circ. 122/2010), nell’elemento dell’elemento , con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, e il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell’attributo .
Con riferimento alla nuova contribuzione decorrente dal 1° gennaio 2016, stante la natura della contribuzione a FSBA, si applica il seguente trattamento contributivo:

● la quota variabile della contribuzione è parificabile a contribuzione obbligatoria. Pertanto, sul contributo dello 0,45% a carico azienda non è più dovuto il versamento all’Inps del contributo di solidarietà 10%;
● la quota fissa della contribuzione (7,65 euro mensili e 91,80 euro annui) resta invece soggetta a contributo di solidarietà 10% all’Inps con riferimento all’importo destinato alle “Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR” pari a 27,25 euro annui (fatta salva la particolare casistica di cui al successivo punto 6).

6. Imprese soggette a trattamenti di integrazione salariale
Un particolare regime contributivo a FSBA trova applicazione in caso di imprese, sia artigiane che non artigiane che applicano CCNL dell’artigianato, che siano contemporaneamente beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 (es. imprese industriali soggette a Cigo e/o Cigs; imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti soggette a Cigs; ecc.).
Per queste imprese, in considerazione del contemporaneo assoggettamento al sistema di integrazione salariale dell’Inps, non è dovuta la contribuzione a FSBA ma solo a EBNA è dovuta con le seguenti particolarità:

● è dovuta la quota fissa pari a 10,42 euro mensili e 125 euro annui. Si precisa, a tale riguardo, che la quota fissa di 10,42 euro mensili deve comunque essere versata applicando le nuove regole descritte nei punti precedenti e non quelle previgenti (es. particolarità relative a lavoratori part-time, apprendistato, ecc.);
● non è dovuta la quota variabile destinata a FSBA pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Per queste imprese, il contributo di solidarietà 10% all’Inps è dovuto con riferimento all’importo destinato alle “Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR” pari a 60,50 euro annui.
Infine, poiché l’assoggettamento o meno delle imprese in esame al sistema di integrazione salariale dell’Inps (Titolo I del D.lgs n. 148/2015) può variare anche di mese in mese in relazione al limite dimensionale dell’impresa, lo stesso vale e si riflette nella determinazione della contribuzione dovuta a FSBA:

● se nel mese di competenza, anche in relazione al limite dimensionale dell’impresa calcolato in base alle disposizioni di legge e di prassi dell’Inps, l’impresa è soggetta al sistema di integrazione salariale dell’Istituto e risulta dovuta la relativa contribuzione di finanziamento per Cig, allora la contribuzione a FSBA è dovuta nella quota fissa pari a 10,42 euro mensili;
● se invece nel mese di competenza l’impresa non risulta soggetta al sistema di integrazione salariale dell’Inps e non risulta dovuta la relativa contribuzione di finanziamento per Cig, allora la contribuzione a FSBA è dovuta in base alle modalità generali (quota fissa pari a 7,65 euro mensili e quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali)..

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